Art. 21.

      1. All'articolo 406 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto personalmente dall'interessato, anche se minore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal pubblico ministero»;

          b) il secondo comma è abrogato.